Qualora nell’asse ereditario siano presenti uno o più immobili, i chiamati all’eredità saranno obbligati a presentare denuncia di successione.
La presentazione della denuncia di successione comporta il versamento di tasse ed imposte.
L’imposta di successione non ha una applicazione frequente, per via delle generose franchigie. Essa sarà dovuta solo qualora il valore dell’attivo ereditario superi 1.000.000,00 euro (se sono chiamati all’eredità moglie e figli) oppure 100.000,00 euro (se sono chiamati all’eredità fratelli e sorelle). L’imposta di successione verrà calcolata sul solo valore eccedente la franchigia, mediante aliquote che variano in base al legame esistente fra il defunto ed il chiamato all’eredità.
Altro discorso, invece, per le tasse ed imposte connesse specificatamente all’immobile. Esse sono sempre dovute ogni qual volta nell’asse ereditario siano presenti uno o più immobili.
Imposte dovute per gli immobili facenti parte dell’asse ereditario
Quando il defunto è titolare di un immobile, gli eredi sono tenuti a pagare le seguenti imposte:
- Imposta ipotecaria: pari al 2% del valore degli immobili presenti nell’asse ereditario;
- Imposta catastale: pari al 1% del valore degli immobili presenti nell’asse ereditario;
- Tassa ipotecaria: euro 90,00 per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili;
- Imposta di bollo: euro 85,00;
- Tributi speciali: euro 7,44 per diritto di ricerca, euro 3,72 per ogni nota di trascrizione ed euro 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria;
- Sanzioni ed interessi: dovute se la denuncia di successione viene presentata dopo il termine annuale dall’apertura della successione. E’ caldamente consigliato autoliquidarne gli importi contestualmente alla presentazione della denuncia di successione, per beneficiare dell’istituto del ravvedimento.
Agevolazione “prima casa” e riduzione delle imposte ipotecarie e catastali
Le imposte ipotecarie e catastali saranno versate in misura fissa (e non proporzionale al valore dell’immobile) tutte le volte in cui, per uno degli immobili presenti nell’asse ereditario, ricorrano i requisiti della agevolazione “prima casa“.
I chiamati all’eredità dovranno quindi versare euro 200,00 per ciascuna imposta, invece che il 2% (imposta ipotecaria) e l’1% (imposta catastale) del valore del bene.
Il chiamato all’eredità che abbia usufruito dell’agevolazione prima casa non potrà vendere l’immobile prima che siano trascorsi cinque anni.
Trascrizione in conservatoria e volture catastali
La denuncia di successione viene trascritta presso la Conservatoria (ora Ufficio Provinciale del Territorio); tale trascrizione, poichè automatica ed accessoria ad un incombente meramente fiscale, quale appunto è la denuncia di successione, non implica accettazione di eredità (e quindi non trasferisce la proprietà degli immobili ereditari in capo agli eredi).
Discorso diverso per le volture catastali: esse implicano accettazione di eredità, seppure in capo al solo soggetto dichiarante. Al momento della presentazione della denuncia di successione si potrà chiedere all’Ufficio di non eseguire le volture catastali. Tale facoltà deve essere tenuta ben presente quando vi siano debiti ereditari ed i chiamati vogliano valutare se accettare, oppure no, l’eredità.