Cosa è l’usucapione
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà (e di altri diritti reali) a titolo originario, che si realizza attraverso il possesso protratto nel tempo per la durata stabilita dalla legge.
Il presupposto fondamentale dell’usucapione è il possesso, inteso come potere di fatto sulla cosa esercitato con animus possidendi, cioè con la volontà di comportarsi come proprietario (uti dominus). Non è sufficiente la mera detenzione o la semplice consapevolezza dell’altrui proprietà: è necessario che il possessore eserciti sulla cosa le facoltà corrispondenti al diritto di proprietà, manifestando esteriormente l’intenzione di considerarla propria.
I requisiti essenziali dell’usucapione sono:
- il possesso, che deve essere pacifico, pubblico, continuo e non interrotto;
- la durata del possesso per il tempo stabilito dalla legge (generalmente venti anni per i beni immobili, ex art. 1158 c.c.);
- l’animus possidendi, ossia la volontà di possedere come proprietario.
Il possesso utile all’usucapione si distingue dalla semplice detenzione proprio per questo elemento psicologico: il detentore riconosce l’altrui proprietà, mentre il possessore si comporta come se fosse lui stesso il proprietario del bene.

L’interruzione dell’usucapione: l’art. 2943 codice civile
L’interruzione dell’usucapione è disciplinata dall’art. 1165 c.c., che rinvia alle norme sulla prescrizione contenute nell’art. 2943 c.c. e seguenti. L’interruzione ha l’effetto di rendere inutile il tempo già decorso: il possesso deve ricominciare ex novo e i termini per l’usucapione ricominciano a decorrere da capo.
L’art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione (e quindi, per rinvio, anche l’usucapione) è interrotta:
- dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo);
- dalla domanda proposta nel corso di un giudizio;
- da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore;
- dall’atto con cui si promuove un procedimento arbitrale.
La giurisprudenza ha chiarito che gli atti interruttivi sono tassativi: la tipicità non ammette equipollenti.
Tuttavia, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, l’effetto interruttivo va riconosciuto a tutti quegli atti che manifestano la volontà di far valere una pretesa incompatibile con il possesso altrui e con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine per usucapire.
Oltre agli atti giudiziari, l’art. 2944 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Nel caso dell’usucapione, il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore costituisce un atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus e determina quindi l’interruzione del termine.
Come precisato dalla sentenza in commento, non è sufficiente la mera consapevolezza dell’altrui proprietà: occorre che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
La domanda giudiziale di divisione interrompe l’usucapione? Cass. n. 5920 del 6 marzo 2025
La sentenza della Cassazione n. 5920 del 6 marzo 2025 segna un importante punto di svolta nella giurisprudenza in materia di interruzione dell’usucapione, affermando con chiarezza che la domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l’usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni.
La vicenda riguardava una complessa controversia ereditaria in cui una figlia aveva convenuto in giudizio il fratello e la cognata per accertare la natura simulata di un atto di compravendita del 1990 (quindi adducendo che l’atto nascondesse, in realtà, una donazione, che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per difetto di forma) e procedere quindi alla divisione dei beni oggetto del contratto simulato; in subordine, ottenere la riduzione della donazione per lesione di legittima.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di simulazione, dichiarando che i beni non erano mai usciti dal patrimonio ereditario.
La Corte d’Appello, però, aveva riconosciuto l’intervenuta usucapione dell’immobile da parte del fratello e della cognata, ritenendo che né la domanda di simulazione, né quella di divisione ereditaria, né quella subordinata di riduzione fossero idonee ad interrompere il termine per usucapire, in quanto non dirette alla contestazione diretta e immediata del possesso.
La figlia proponeva quindi ricorso per Cassazione ed il Supremo Collegio accoglieva l’impugnazione affermando il seguente principio di diritto:
“La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l’usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l’azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.”
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su tre argomentazioni principali.
A) La natura recuperatoria dell’azione di simulazione e divisione
La Cassazione ha osservato che chi agisce per la dichiarazione di simulazione di una compravendita, deducendo inoltre la nullità della donazione dissimulata per mancanza di forma, integra di fatto l’allegazione che il bene non sia mai uscito dall’asse ereditario. Tale azione può quindi qualificarsi come petitio hereditatis (o di rivendicazione di bene ereditario), con evidente funzione recuperatoria del bene.
In quanto tale, poiché finalizzata a far valere una pretesa incompatibile con il possesso altrui, è idonea ad interrompere l’usucapione.
B) La finalità ultima della domanda di divisione
La domanda di divisione ereditaria, una volta accertata la simulazione, ha come obiettivo la trasformazione di un diritto ad una quota ideale in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni.
Questa azione è quindi potenzialmente volta ad ottenere la proprietà esclusiva (ed il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti, pertanto suscettibile di interrompere l’usucapione.
C) La domanda subordinata di riduzione
La Corte ha inoltre precisato che anche la domanda di riduzione per lesione di legittima può avere efficacia interruttiva dell’usucapione, a condizione che contenga una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all’asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato.
Nel caso specifico, la domanda di riduzione era stata proposta proprio con finalità recuperatorie, pertanto anche sotto tale profilo l’instaurazione del giudizio aveva interrotto l’usucapione.