La fattispecie
Una cittadina italiana si trasferisce stabilmente in Australia, dove stabilisce il centro della propria vita personale e familiare. Al momento della morte, avvenuta nel 2026, è proprietaria di un immobile situato in Italia.
La fattispecie presenta due piani distinti, che devono essere mantenuti separati:
- la legge applicabile alla successione, cioè la legge che individua gli eredi, le quote, la validità e gli effetti delle disposizioni testamentarie, la tutela dei legittimari e le modalità di acquisto dell’eredità;
- gli adempimenti fiscali e pubblicitari da eseguire in Italia in relazione all’immobile, tra i quali rientra la dichiarazione di successione.
Il fatto che la successione possa essere regolata, in tutto o in parte, dalla legge australiana non esclude quindi gli obblighi fiscali italiani connessi alla presenza di un bene immobile situato nel territorio dello Stato.

Il regolamento europeo sulle successioni
Per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 si applica il regolamento (UE) n. 650/2012. Il regolamento disciplina, tra l’altro, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile alle successioni transfrontaliere e il riconoscimento degli atti e delle decisioni in materia successoria.
Che cosa significa “applicazione universale”
L’articolo 20 del regolamento stabilisce che la legge designata dal regolamento si applica anche quando non è la legge di uno Stato membro. Questa previsione viene normalmente definita principio di applicazione universale o di applicazione erga omnes.
Il significato è circoscritto e non deve essere frainteso. L’universalità non comporta che il regolamento sia un codice successorio mondiale, applicabile automaticamente alla successione di qualsiasi persona, in qualunque parte del mondo e indipendentemente da ogni collegamento con l’Unione europea. Il regolamento vincola le autorità degli Stati membri partecipanti quando sono chiamate a trattare una successione rientrante nel suo ambito di applicazione; non disciplina direttamente ogni successione aperta in uno Stato esterno all’Unione e priva di collegamenti rilevanti con uno Stato membro.
L’universalità riguarda invece la legge che il regolamento individua. Quando il regolamento è applicabile, i suoi criteri di collegamento non sono limitati alle leggi degli Stati membri: possono condurre alla legge di qualsiasi Stato terzo. Per esempio, possono condurre alla legge australiana, statunitense o svizzera. L’autorità dello Stato membro applicherà quindi la legge straniera designata, se questa è il risultato dei criteri del regolamento.
La Corte di giustizia ha chiarito, proprio valorizzando l’articolo 20, che anche il cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro può scegliere la legge del proprio Stato di cittadinanza quale legge regolatrice dell’intera successione (Corte di Giustizia UE, sentenza n. 766 del 2023).
Devono essere tenuti distinti tre profili:
- ambito di applicazione del regolamento: stabilisce quando le autorità degli Stati membri devono utilizzare le regole europee sulle successioni;
- legge applicabile: è la legge individuata dal regolamento e può appartenere anche a uno Stato non membro;
- competenza dell’autorità: riguarda lo Stato le cui autorità possono decidere o compiere determinati atti successori e non coincide necessariamente con la legge applicabile.
Ne consegue che un’autorità italiana può, in presenza dei presupposti di competenza, essere chiamata a considerare o applicare la legge australiana. In senso inverso, la presenza di un immobile in Italia non determina automaticamente né l’applicazione della legge italiana all’intera successione né la competenza generale delle autorità italiane.
Il regolamento persegue il principio dell’unità della successione: la legge designata dovrebbe regolare l’intera successione, a prescindere dalla natura dei beni e dal luogo in cui essi si trovano, anche quando alcuni beni sono situati in uno Stato terzo. Tale principio può tuttavia incontrare limiti, tra cui il rinvio previsto dall’articolo 34 e la prevalenza di eventuali convenzioni internazionali anteriori rilevanti ai sensi dell’articolo 75. Per questo, nel caso di una defunta residente in Australia, occorre verificare non soltanto il criterio europeo della residenza abituale, ma anche le norme australiane di diritto internazionale privato e gli eventuali strumenti convenzionali applicabili.
Il criterio generale: la residenza abituale del defunto
L’articolo 21 del regolamento stabilisce che, salvo diversa previsione, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato nel quale il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
Nel caso considerato, se la cittadina italiana aveva trasferito stabilmente in Australia il centro della propria vita, la legge individuata in prima battuta è quindi quella australiana.
La residenza abituale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica né con il luogo in cui il defunto è deceduto. Deve essere ricostruita considerando globalmente le circostanze della vita negli anni precedenti la morte e al momento del decesso, tra cui la durata e la regolarità del soggiorno, le ragioni del trasferimento, la stabilità della presenza, i legami familiari e sociali e il centro degli interessi personali ed economici. La Corte di giustizia ha sottolineato che il criterio deve rivelare un collegamento stretto e stabile tra la successione e lo Stato individuato (Corte di Giustizia UE, sentenza n. 569 del 2020).
La cittadinanza italiana, pertanto, non determina automaticamente l’applicazione della legge italiana. Allo stesso modo, la proprietà dell’immobile italiano non è, da sola, sufficiente a spostare il criterio generale dalla residenza abituale all’Italia.
La scelta della legge italiana nel testamento
L’articolo 22 del regolamento consente a una persona di scegliere come legge regolatrice dell’intera successione la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
La cittadina italiana avrebbe quindi potuto scegliere la legge italiana mediante una disposizione a causa di morte, purché la scelta fosse formulata in modo espresso o risultasse validamente dalle disposizioni testamentarie secondo le forme previste dal regolamento.
In assenza di una scelta valida, opera il criterio della residenza abituale. La proprietà di un immobile in Italia, la precedente residenza nel nostro Paese o il mantenimento della cittadinanza italiana non sostituiscono la necessaria professio iuris.
La facoltà di scelta spetta anche al cittadino di uno Stato terzo e può riguardare la legge di uno Stato non membro. La Corte di giustizia ha chiarito che l’articolo 22 non limita la scelta ai cittadini dell’Unione europea, ma consente di designare la legge dello Stato di cui il disponente è cittadino (Corte di Giustizia UE, sentenza n. 766 del 2023). Nel caso esaminato, tuttavia, occorre sempre verificare l’eventuale esistenza di convenzioni internazionali anteriori applicabili alla specifica relazione tra gli Stati interessati.
Il possibile rinvio alla legge italiana per l’immobile
Quando il regolamento designa la legge di uno Stato terzo, occorre verificare anche le norme di diritto internazionale privato di quello Stato. L’articolo 34 del regolamento disciplina il rinvio e, a determinate condizioni, consente di prendere in considerazione il rinvio operato dalla legge dello Stato terzo alla legge di un altro Stato.
Il profilo è particolarmente rilevante nei rapporti con l’Australia. Il diritto successorio australiano può distinguere, secondo la disciplina applicabile nello Stato o Territorio interessato, tra beni mobili e beni immobili e collegare la successione immobiliare alla legge del luogo in cui l’immobile si trova.
Se la legge australiana concretamente applicabile rinvia alla legge italiana per l’immobile situato in Italia, il risultato può essere la formazione di due masse ereditarie: una relativa ai beni regolati dalla legge australiana e una relativa all’immobile italiano, sottoposta alla legge italiana. Non si tratta però di una conseguenza automatica della sola ubicazione del bene. Il rinvio deve essere accertato alla luce delle norme australiane pertinenti e dello Stato o Territorio australiano con il quale la defunta aveva il collegamento rilevante.
La Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di un rinvio dell’ordinamento straniero alla legge del luogo di situazione dell’immobile, la legge italiana può regolare, per il bene sito in Italia, anche questioni propriamente successorie, quali l’individuazione dei successori, le quote, la delazione, l’accettazione, la pubblicità degli atti e la tutela dei legittimari (Cassazione civile, sentenza n. 1632 del 2025).
La conclusione richiede quindi un esame documentale che tenga conto almeno di:
- ultima residenza abituale effettiva della defunta;
- Stato o Territorio australiano di residenza;
- eventuale testamento e relativa clausola di scelta della legge;
- natura e localizzazione degli altri beni ereditari;
- contenuto delle norme australiane di diritto internazionale privato;
- eventuali convenzioni internazionali applicabili.
Legge applicabile e competenza del giudice italiano
La legge applicabile e la competenza giurisdizionale sono questioni diverse.
Il regolamento collega, in via generale, la competenza a decidere sull’intera successione allo Stato membro nel quale il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Quando, invece, la residenza abituale era situata in uno Stato terzo, il regolamento prevede una competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali di uno Stato membro nel quale si trovano beni ereditari, se ricorrono le ulteriori condizioni previste dall’articolo 10.
In ogni caso, sul piano del diritto italiano, l’articolo 50 della legge n. 218/1995 individua diversi criteri di giurisdizione italiana in materia successoria, tra i quali la cittadinanza italiana del defunto e la circostanza che la domanda concerna beni situati in Italia (art. 50 legge n. 218/1995).
La possibilità che un’autorità italiana sia competente a trattare una questione successoria non comporta, però, l’automatica applicazione della legge italiana. Il giudice competente può essere chiamato ad applicare una legge straniera oppure, in forza del rinvio, leggi diverse a beni o masse ereditarie differenti.
L’immobile in Italia e l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione
La presenza dell’immobile italiano determina un autonomo adempimento fiscale in Italia.
L’articolo 28 del testo unico sulle successioni e donazioni individua tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione i chiamati all’eredità e i legatari, nonché, nei casi previsti, i loro rappresentanti legali, gli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari. La dichiarazione può essere presentata da uno solo degli obbligati e, in tal caso, non si considera omessa nei confronti degli altri (art. 28 d.lgs. n. 346/1990).
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, la disciplina è stata trasposta nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. L’articolo 113 del d.lgs. n. 123/2025 conferma che sono obbligati i chiamati all’eredità e i legatari, oltre agli altri soggetti indicati dalla legge, e stabilisce che, se vi sono più obbligati, la dichiarazione presentata da uno solo impedisce che l’adempimento sia considerato omesso (art. 113 d.lgs. n. 123/2025).
L’obbligo dichiarativo non viene meno perché la defunta risiedeva all’estero o perché la successione è regolata, in tutto o in parte, dalla legge australiana. La disciplina fiscale italiana guarda alla presenza nel territorio dello Stato di beni o diritti trasferiti a causa di morte. Per il defunto non residente, l’imposta italiana è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia; tra questi rientrano i beni iscritti nei pubblici registri italiani e i relativi diritti reali (art. 2 d.lgs. n. 346/1990).
La dichiarazione deve quindi ricomprendere l’immobile italiano, con i dati catastali e gli elementi necessari alla sua corretta individuazione e valorizzazione. Il contenuto della dichiarazione comprende, tra l’altro, le generalità del defunto e dei chiamati, la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario, le passività e gli oneri deducibili, il valore netto dell’asse e l’indicazione delle imposte e delle tasse dovute (art. 114 d.lgs. n. 123/2025).
Il termine di dodici mesi
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Per una morte avvenuta nel 2026, il termine ordinario decorre quindi dalla data del decesso e scade, in linea generale, allo spirare del dodicesimo mese successivo.
L’articolo 116 del d.lgs. n. 123/2025 disciplina il termine e prevede regole speciali per alcune situazioni, tra cui l’eredità beneficiata, l’eredità giacente, l’assenza o la morte presunta, la nomina di rappresentanti, esecutori o trustee e le sopravvenienze ereditarie (art. 116 d.lgs. n. 123/2025).
Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere trasmessa con le modalità telematiche previste oppure, nei casi consentiti, spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La disciplina attuale prevede comunque come modalità ordinaria la presentazione telematica.
Dichiarazione di successione e accettazione dell’eredità
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale. La sua presentazione non equivale, di per sé, ad accettazione espressa o tacita dell’eredità.
La Cassazione ha ribadito che la denuncia di successione ha natura meramente fiscale e non dimostra, da sola, l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato (Cassazione civile, ordinanza n. 17703 del 2026). Anche la giurisprudenza ha distinto gli adempimenti fiscali, che possono essere compiuti per evitare sanzioni o conservare il patrimonio ereditario, dagli atti dispositivi incompatibili con la volontà di non accettare.
Il chiamato che intenda rinunciare deve tuttavia prestare attenzione alla propria condotta complessiva. La rinuncia deve essere formalizzata nelle forme previste e non deve essere preceduta da atti incompatibili con la volontà di rinunciare. Inoltre, il chiamato che si trovi nel possesso di beni ereditari deve valutare con particolare cautela il regime dell’inventario e i relativi termini.
Imposte e formalità relative all’immobile
La dichiarazione consente all’Agenzia delle entrate di liquidare i tributi connessi alla successione e di aggiornare gli archivi immobiliari. In presenza di un immobile possono venire in rilievo:
- l’imposta di successione, secondo il rapporto tra beneficiari e defunta e secondo il valore imponibile rilevante;
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale;
- l’imposta di bollo e le tasse connesse ai servizi ipotecari e catastali.
La dichiarazione deve essere corredata dagli elementi e dai documenti richiesti dalla disciplina fiscale, compreso il titolo testamentario eventualmente posto a fondamento della devoluzione. Per i documenti formati in Australia sarà necessario verificare, caso per caso, i requisiti di autenticazione, legalizzazione o apostille, nonché le esigenze di traduzione in lingua italiana. La presentazione della dichiarazione è inoltre funzionale agli adempimenti di trascrizione e voltura relativi all’immobile italiano. Gli uffici e i pubblici ufficiali non possono, in linea generale, compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte senza la prova della presentazione della dichiarazione o dell’accertamento d’ufficio, salvo che sia dichiarata l’inesistenza dell’obbligo (art. 130 d.lgs. n. 123/2025)