Studio Legale Polidoro

Esperti in Diritto Immobiliare | Assistenza Legale e Consulenza

  • Home
  • Lo Studio
  • Aree di attività
  • Due Diligence
  • Approfondimenti
    • Glossario e definizioni
  • Contatti
    • Newsletter

in Approfondimenti

La disciplina giuridica delle piante al confine tra proprietà

La disciplina giuridica delle piante poste al confine tra due proprietà è regolata principalmente dal Codice Civile, che stabilisce norme precise riguardo alle distanze da rispettare, alle eccezioni previste e agli strumenti di tutela a disposizione del proprietario nel caso in cui il vicino non provveda a recidere piante, radici e siepi che invadono la proprietà altrui. Questa trattazione si propone di analizzare in modo dettagliato la normativa vigente, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e gli strumenti concreti di tutela a disposizione dei proprietari.

Le distanze legali per le piante dal confine – Normativa di riferimento

Il Codice Civile, all’articolo 892, stabilisce le distanze che il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare tra gli alberi piantati nel suo terreno e il proprio confine. Queste regole sono finalizzate a:

– evitare l’occupazione del terreno altrui dalle radici;

– prevenire danni ai vicini (diminuzione di aria, luce e soleggiamento);

– tutelare gli alberi stessi, garantendo spazio adeguato alla loro crescita.

Secondo il Codice, in mancanza di distanze diverse previste dagli usi locali o da specifici regolamenti in materia, devono essere rispettate le seguenti distanze dal confine:

tre metri per gli alberi di alto fusto;

un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto;

mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

un metro per siepi di ontano, castagno o altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;

due metri per siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Definizione di alberi di alto fusto

Il Codice Civile definisce alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili. Si considerano invece alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.

La giurisprudenza ha chiarito che si considerano di alto fusto gli alberi classificati tali in botanica e tutti quelli che, in base al loro sviluppo concreto, hanno il tronco ramificato ad un’altezza superiore ai tre metri. Viceversa, gli alberi il cui tronco e le cui branche principali non superano i tre metri non sono considerati di alto fusto.

Eccezioni al rispetto delle distanze

1) Muro divisorio

La principale eccezione al rispetto delle distanze indicate è costituita dalla presenza, sul confine, di un muro divisorio. In presenza di un muro divisorio, proprio o in comune con l’altro proprietario, non si devono osservare le distanze minime tra l’albero e il confine, purché l’albero non superi in altezza l’altezza del muro. L’eccezione vale perché in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sezione II Civile, ordinanza 1° dicembre 2022, n. 35377), gli alberi da fusto devono essere potati a non meno di tre metri dal confine salvo che non vi sia un muro divisorio di confine. In tal caso viene meno la finalità della distanza di evitare che la parte fuori terra degli alberi possa danneggiare i vicini, mentre resta sempre fermo il limite relativo all’altezza degli alberi, che non può mai superare l’altezza del muro di confine.

2) Terreni demaniali

Altra eccezione riguarda gli alberi piantati su terreni demaniali (di proprietà dello Stato).

In questo caso, il proprietario del fondo contiguo non può chiedere il taglio degli alberi posti a distanze inferiori a quelle di legge, ma il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale è comunque tenuto ad evitare che la proprietà confinante possa subire un danno a seguito della espansione delle radici degli alberi piantati sul bene demaniale.

3) Boschi, strade e canali

Una regola diversa vale per gli alberi piantati nei boschi (sul confine con terreni non boschivi) o lungo le strade o i canali. Generalmente in questi casi, se si tratta di boschi, strade o canali di proprietà privata, le distanze sono stabilite da appositi regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Il Codice Civile stabilisce che solo in mancanza di qualsiasi fonte normativa si applicano le distanze standard.

Conseguenze del mancato rispetto delle distanze

L’articolo 894 del Codice Civile stabilisce che il vicino può chiedere ed ottenere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono stati piantati (o che nascono) ad una distanza minore rispetto a quelle legali. Si tratta di un diritto che il vicino può esercitare indipendentemente dalla effettiva turbativa arrecata dagli alberi piantati o nati a distanza non legale; questo vuol dire che il giudice è tenuto esclusivamente a valutare il rispetto delle distanze e non anche a valutare l’esistenza di particolari danni.

Inoltre, chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine non può invocare, per evitare la estirpazione degli stessi, le leggi speciali che tutelano il paesaggio e l’ambiente poiché questi vincoli sono finalizzati a proteggere una zona nel suo complesso e non un determinato tipo di pianta o un fondo privato specifico.

Usucapione e diritti acquisiti

Può capitare che sia stato acquisito il diritto di tenere alberi a distanze minori rispetto a quelle previste dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali, ad esempio a seguito di contratto o per usucapione ventennale (quando il confinante per almeno vent’anni non reagisce al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale).

Anche in questo caso, però, il Codice prevede che se l’albero muore o viene abbattuto o reciso, il proprietario non può sostituirlo se non osservando la distanza legale. Questa regola ha un’eccezione: se si tratta di un filare di alberi posto sul confine, il proprietario può sostituire gli alberi morti, abbattuti o recisi.

Rami e radici che si protendono sul terreno altrui

Disciplina dei rami sconfinanti

In materia di rami e radici che si protendono sul terreno altrui, l’articolo 896 del Codice Civile prevede che il proprietario sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

In questi casi, il proprietario del fondo invaso dai rami può:

– richiedere al vicino di tagliare i rami (in qualunque tempo);

– tagliare direttamente le radici che invadono il suo terreno

Tutto questo se regolamenti o usi locali non dispongono diversamente.

Come chiarito dalla Cassazione (Sezione II Civile, sentenza n. 21694/2019) il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui non è limitato dalle norme a tutela del paesaggio.

Inoltre, la Cassazione (Sezione II Civile, sentenza n. 14632/2012) ha stabilito che il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquisito per usucapione, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale essi protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.

Disciplina dei frutti

Per quanto riguarda i frutti, il Codice Civile stabilisce che i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se, invece, gli usi locali stabiliscono diversamente (e cioè che i frutti caduti sul terreno altrui appartengono al proprietario dell’albero), si applica l’articolo 843 del Codice Civile, secondo il quale il proprietario deve permettere l’accesso al suo fondo a chi deve recuperare cosa sua che vi si trovi accidentalmente.

Strumenti di tutela per il proprietario in caso di inadempienza del vicino

Quando il vicino non provvede a recidere le proprie piante, radici o siepi che invadono la proprietà altrui, il proprietario danneggiato dispone di diversi strumenti di tutela:

1. Diffida formale

Il primo passo consiste nell’inviare una diffida formale al vicino, richiedendo l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge. La diffida dovrebbe essere inviata tramite raccomandata A/R o PEC, descrivere dettagliatamente la situazione (specificando quali piante, rami o radici invadono la proprietà), concedere un termine ragionevole per l’adempimento ed avvertire che, in caso di mancato adempimento, si procederà per vie legali

2. Azione giudiziaria

In caso di mancato riscontro alla diffida, il proprietario può intraprendere un’azione giudiziaria. Come chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 20051/2018) e recentemente ribadito dal Tribunale di Latina (sentenza 1769 del 17 settembre 2024), la competenza varia a seconda del tipo di domanda:

– per la recisione delle piante poste a distanza non legale a ridosso del muro di confine per la parte che superi “in verticale” l’altezza del muro, la competenza è delgiudice di pace;

– per la recisione dei rami protesi “in orizzontale”, invadenti l’altrui proprietà (regolata dall’art. 896 c.c.), la competenza è del giudice unico di tribunale.

3. Autotutela

Il Codice Civile prevede anche forme di autotutela, ma con limiti precisi:

– per le radici: l’art. 896 c.c. consente espressamente al proprietario di tagliare direttamente le radici che si addentrano nel suo fondo, senza necessità di autorizzazione giudiziaria;

– per i rami: l’autotutela non è espressamente prevista; il proprietario deve prima richiedere al vicino di tagliarli e, solo in caso di inadempienza, può rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Come chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 323/1999), l’art. 896 c.c. considera illegittimo l’addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.

Casi particolari e giurisprudenza rilevante

Vincoli paesaggistici e ambientali

La Cassazione (sentenza n. 19035/2008) ha chiarito che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietà altrui non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio, in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.

Servitù e usucapione

Come stabilito dalla Cassazione (sentenza n. 1788/1993), il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquisito per usucapione, poiché l’art. 896 c.c. riconosce espressamente al proprietario del fondo nel quale si protendono i rami degli alberi del vicino il potere di costringere quest’ultimo a tagliarli in qualunque tempo.

Raccolta dei frutti

La Cassazione (sentenza n. 1305/1975) ha chiarito che quando, in base al combinato disposto degli artt. 843 e 896 c.c., i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono, a norma degli usi locali, al proprietario dell’albero, al quale il proprietario del fondo deve permettere l’accesso, tale facoltà di accesso si inquadra nelle limitazioni del diritto di proprietà fondiaria, poste per regolare i rapporti di vicinato e non aventi natura di servitù.

Archiviato in:Approfondimenti

Post precedente: « La manutenzione urgente nei contratti di locazione
Post successivo: La revoca dell’amministratore di condominio »

Barra laterale primaria

  • Facebook
  • LinkedIn

Footer

La nostra mission
Aiutiamo ad acquisire tutelare e gestire con serenità il proprio patrimonio immobiliare

Partita IVA
11480531000

DOCUMENTI
Privacy Policy
Cookie Policy

Contatti
Via Roma n. 85
00043 Ciampino (RM)
Telefono: 3666288743
Mail: studiolegale@avvocatopolidoro.it

Copyright © 2025 Studio Legale Luigi Polidoro