Nell’esaminare l’interessante sentenza del Tribunale di Monza n. 3106 del 2024, avente ad oggetto il pagamento dei compensi di progettazione maturati in una ristrutturazione Superbonus 110 poi non realizzata, dovremo partire da un istituto già esaminato qualche tempo fa: la “presupposizione” (faccio rinvio a https://www.avvocatopolidoro.it/2024/06/25/la-presupposizione-contrattuale-definizione-e-tratti-generali ).

La presupposizione: cosa è?
La presupposizione è una situazione di fatto o di diritto, indipendente dalla volontà delle parti, che rappresenta per entrambe un presupposto fondamentale per la validità ed efficacia del negozio giuridico. Non trova espresso riconoscimento normativo, i requisiti necessari per la sua configurabilità sono il frutto della elaborazione giurisprudenziale.
La presupposizione si verifica quando:
– una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) è tenuta presente dai contraenti come presupposto condizionante il negozio, pur in mancanza di un riferimento espresso nel contratto;
– la situazione è comune ad entrambe le parti, ossia deve rappresentare un presupposto condiviso della loro volontà negoziale;
– l’evento presupposto è certo o comunque è considerato tale, distinguendosi così dalla condizione (che invece è caratterizzata da incertezza);
– l’evento deve essere indipendente dalla volontà delle parti e non deve rientrare nell’oggetto di specifiche obbligazioni contrattuali.
La presupposizione non può essere introdotta ex post, ma deve risultare implicitamente dal contenuto del contratto stesso.
Se la situazione che riveste tutte le predette caratteristiche viene meno, il contratto può essere dichiarato inefficace , o risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L’istituto della presupposizione fa spesso capolino nel diritto immobiliare. Qui il link di un veloce commento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione che affrontò la presupposizione sotto il profilo del venir meno della edificabilità di un terreno promesso in vendita: https://www.avvocatopolidoro.it/2024/06/25/la-presupposizione-contrattuale-definizione-e-tratti-generali .
La (interessante) fattispecie esaminata dal Tribunale di Monza sentenza n. 3106 del 2024
Nel caso di specie un progettista agiva (avverso un condominio) per ottenere i compensi relativi la progettazione per la riqualificazione energetica di un edificio con Superbonus 110.
Il condominio eccepiva che il mancato pagamento era giustificato dalla impossibilità di beneficiare dello sconto in fattura a seguito della novella legilativa del D.L. 11/2023: secondo il condominio, entrambe le parti avevano presupposto che il pagamento sarebbe avvenuto soltanto subordinatamente al riconoscimento dello sconto in fattura.
La decisione del Tribunale: i requisiti della presupposizione
Il Tribunale disattende la argomentazioni difensive del Condominio.
In primo luogo rileva come l’attività di progettazione fosse terminata, il Comune avesse rilasciato l’autorizzazione e quindi, ai sensi dell’art. 2237 comma 1 c.c., il committente avrebbe potuto recedere dal contratto soltanto riconoscendo al progettista il compenso per l’opera svolta.
In secondo luogo il Tribunale ritiene insussistente la presupposizione invocata dal Condominio dacchè:
- nessun documento esprimeva la comune volontà di vincolare il pagamento allo sconto in fattura;
- la presupposizione propriamente detta deve essere il fondamento dell’intero contratto e non, soltanto, della obbligazione di una parte quando, per di più, l’altra parte ha invece adempiuto la propria; in sostanza la presupposizione deve giustificare (o rendere vano, qualora venisse a mancare) l’intero contratto e tutte le obbligazioni sorte con esso, mentre nel caso di specie una delle due parti aveva terminato adempiuto la propria obbligazione e prodotto un risultato utile in favore dell’altra (il rilascio delle autorizzazioni comunali a seguito del deposito dei progetti);
- il contratto prevedeva che solo alcune parti di compenso fossero fruibili con sconto in fattura da Superbonus 110 quindi, secondo il Giudice, non si può ritenere che lo sconto in fattura fondasse l’intera operazione.
Il Tribunale ha quindi confermato il decreto ingiuntivo condannando il Condominio a versare al progettista i compensi richiesti (oltre ad una gravosa liquidazione delle spese di lite).