1. La comunione legale dei beni tra i coniugi
La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che, salvo diversa scelta, si applica automaticamente ai coniugi. Prevede che tutti i beni acquisiti dai coniugi, anche individualmente, durante il matrimonio, entrino a far parte del patrimonio comune. La gestione della comunione legale è condivisa tra i coniugi e, al termine del matrimonio, il patrimonio comune viene diviso in parti uguali.
Questo regime risponde all’idea di condivisione dei beni e delle risorse economiche che si verifica durante il matrimonio. Vi sono tuttavia delle eccezioni in quanto alcuni beni, seppure acquisiti durante il matrimonio ed in regime di comunione legale, restano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Oggi esamineremo una fattispecie particolare: quella dell’edificio costruito, in costanza di matrimonio e vigente la comunione legale dei beni, su un terreno che è di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi.
2. L’Istituto dell’accessione: l’articolo 934 del Codice Civile
L’istituto dell’accessione, disciplinato dall’articolo 934 del Codice Civile, stabilisce che la proprietà del suolo include tutto ciò che è costruito su di esso. In altre parole ogni costruzione realizzata su un terreno appartiene al proprietario del terreno stesso, a meno che non venga specificato diversamente. L’accessione è un modo di acquisto della proprietà che si verifica a titolo originario: ciò significa che il proprietario del terreno acquisisce automaticamente la proprietà di tutto ciò che viene costruito su di esso, senza necessità di atti di trasferimento.
L’accessione stabilisce quindi che la costruzione segua la titolarità del terreno.
3. Gli acquisti durante il matrimonio (articolo 177 lettera A del Codice Civile) ed i beni personali (articolo 179 del Codice Civile)
L’articolo 177, lettera a), del Codice Civile stabilisce che tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio, sia congiuntamente che separatamente, rientrano nella comunione dei beni. Questo significa che, di norma, qualsiasi bene acquistato nel corso del matrimonio, che non rientri in una delle eccezioni previste dal successivo articolo 179 del Codice Civile, diventa parte del patrimonio comune indipendentemente da chi effettivamente lo abbia acquistato o dal nome presente sull’atto di acquisto.
L’articolo 179 del Codice Civile identifica invece i casi di beni personali, cioè di quei beni che, pur essendo acquisiti durante il matrimonio, non rientrano nella comunione legale e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge acquirente. Si tratta dei beni ottenuti per successione o donazione, beni ad uso strettamente personale e beni che servono all’esercizio della professione di uno dei coniugi. Sono personali anche i beni che uno dei coniugi possedeva prima del matrimonio, così come quelli acquistati durante il matrimonio con il ricavato della vendita di altri beni personali a patto che, nell’atto di acquisto, sia inserita apposita dichiarazione.
4. Costruzione su un terreno di proprietà personale di uno dei coniugi
Nel caso in cui uno dei coniugi, sposato in regime di comunione legale dei beni, costruisca un edificio su un terreno di proprietà esclusiva (proprio o dell’altro), quale sorte avrà la costruzione?
Diventerà di proprietà del coniuge proprietario del terreno, in virtù del principio dell’accessione?
Oppure diverrà di proprietà comune alla luce delle regole che disciplinano gli acquisti in regime di comunione legale?
5. L’edificio sarà escluso dalla comunione
L’edificio costruito su un terreno di proprietà personale di uno dei coniugi resta un bene personale e non cade in comunione, anche se costruito durante il matrimonio.
La Corte di Cassazione, in diverse sentenze (tra cui la n. 7060 del 2004), ha chiarito che il principio della accessione non viene derogato dal regime della comunione legale: il coniuge non proprietario del terreno non acquisisce alcun diritto reale sull’immobile ma, al massimo, il diritto al rimborso per il contributo finanziario eventualmente apportato.
6. Diritto al Rimborso del Coniuge non Proprietario
Nel caso in cui il coniuge non proprietario (del terreno e quindi della costruzione) abbia contribuito alle spese per l’edificazione, avrà diritto al rimborso. Secondo la giurisprudenza consolidata (ad esempio, Cass. n. 22193/2021) il coniuge non proprietario potrà chiedere la restituzione delle somme versate a condizione che possa dimostrare il proprio contributo economico.