Il contratto di appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile italiano. Mediante di esso una parte, denominata appaltatore, si impegna nei confronti di un’altra parte, il committente, a compiere un’opera o un servizio con gestione a proprio rischio e con l’organizzazione dei mezzi necessari e con propria autonomia. L’appaltatore, dunque, non si limita a eseguire un’attività su indicazione del committente, ma ne assume la responsabilità complessiva, organizzativa ed esecutiva.

Il contratto di appalto può riguardare sia lavori materiali, come la costruzione di edifici, sia servizi intellettuali, come la progettazione di software. È caratterizzato dall’obbligazione di risultato, cioè l’appaltatore è tenuto a consegnare un’opera conforme a quanto pattuito nel contratto, indipendentemente dai mezzi utilizzati per conseguirlo. Un altro elemento distintivo è il rischio d’impresa, che rimane a carico dell’appaltatore: quest’ultimo, infatti, risponde dei difetti dell’opera e dei danni che essa può causare al committente o a terzi, salvo che dimostri che tali difetti siano imputabili a cause non riconducibili alla sua sfera di controllo, come materiali difettosi forniti dal committente. E’ caldamente consigliato (seppure non obbligatorio da un punto di vista giuridico) che il contratto di appalto venga stipulato in forma scritta per garantire maggiore certezza e tutela alle parti coinvolte. Nel contratto di appalto immobiliare (si pensi alla ristrutturazione di un edificio o di un appartamento) il pagamento del corrispettivo avviene con pagamenti parziali in corso d’opera, mediante stati di avanzamento lavori (SAL).
Accettazione dell’opera: definizione ed effetti
L’accettazione dell’opera appaltata è disciplinata dall’articolo 1665 del Codice Civile.
Rappresenta il momento in cui il committente riconosce che l’opera eseguita dall’appaltatore è conforme a quanto pattuito e ne prende formale possesso. Questo atto ha effetti giuridici rilevanti, poiché libera l’appaltatore dalle responsabilità per difformità e vizi apparenti, ossia quelli che possono essere riscontrati con una normale diligenza al momento della consegna.
Gli effetti principali dell’accettazione sono:
- Liberazione dell’Appaltatore: L’accettazione esonera l’appaltatore da responsabilità per difetti e difformità evidenti. Tuttavia, egli resta responsabile per i vizi occulti, cioè quelli che non potevano essere rilevati al momento dell’accettazione e che emergono successivamente.
- Obbligo di Pagamento: Una volta accettata l’opera, il committente è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito, salvo accordi diversi.
- Decorrenza dei Termini di Garanzia: L’accettazione segna l’inizio del periodo di garanzia, durante il quale l’appaltatore risponde per eventuali difetti occulti che si manifestino.
È importante notare che l’accettazione può essere espressa (dichiarazione formale del committente) o tacita (desumibile dal comportamento concludente del committente, come l’utilizzo dell’opera senza riserve).
Collaudo: definizione e funzione
Il collaudo dell’opera è una procedura tecnica volta a verificare che l’opera realizzata sia conforme ai requisiti e alle specifiche contrattuali.
Ha lo scopo di accertare la qualità dei lavori eseguiti, l’aderenza alle normative vigenti e la rispondenza dell’opera alle aspettative del committente; può essere eseguito da un soggetto terzo, generalmente un tecnico o un ente specializzato, incaricato dal committente.
Il collaudo si articola in diverse fasi:
- ispezione visiva: verifica delle caratteristiche visibili dell’opera, per accertare che siano conformi a quanto previsto dal contratto.
- prove tecniche: esecuzione di test e misurazioni per controllare che l’opera risponda ai requisiti tecnici e funzionali.
- redazione del verbale di collaudo: documento ufficiale che attesta l’esito delle verifiche eseguite, indicando eventuali difformità o vizi riscontrati.
Il collaudo ha una funzione essenziale nel garantire la qualità dell’opera e la tutela del committente. Il verbale di collaudo, infatti, rappresenta una prova documentale dell’avvenuta verifica e può essere utilizzato come riferimento in caso di controversie tra le parti. Inoltre, il collaudo può costituire una condizione per il pagamento del saldo finale all’appaltatore.
Mancate verifiche e collaudo da parte del committente
Quando il committente non esegue le verifiche previste o non indica l’esito del collaudo, si possono verificare diverse conseguenze negative sia per il committente che per l’appaltatore. L’assenza di collaudo o di comunicazione dell’esito comporta l’impossibilità di accertare formalmente la conformità dell’opera, generando incertezza e potenziali controversie.
Per l’appaltatore, l’assenza di collaudo può significare ritardi nei pagamenti, poiché il committente potrebbe sospendere il saldo finale fino alla verifica dell’opera. Inoltre, l’appaltatore resta esposto a contestazioni future su eventuali difetti non rilevati tempestivamente.
Per il committente, non procedere al collaudo significa rinunciare a una verifica tecnica e legale dell’opera. Questo può comportare l’accettazione tacita dell’opera con tutti i suoi difetti apparenti, esponendo il committente a costi di riparazione futuri che avrebbe potuto evitare. Inoltre, in caso di vizi occulti emersi successivamente, il committente potrebbe avere difficoltà a dimostrare che tali difetti non erano riscontrabili al momento della consegna.
Commento al Comma 3 dell’Articolo 1665 del Codice Civile
Il comma 3 dell’articolo 1665 del Codice Civile stabilisce che il committente può accettare l’opera con riserva, cioè senza esonerare l’appaltatore dalle responsabilità per eventuali difetti occulti. Questa previsione offre una protezione aggiuntiva al committente, permettendogli di prendere possesso dell’opera e utilizzarla, senza rinunciare al diritto di richiedere successivamente la riparazione dei difetti non immediatamente visibili.
Questa clausola è particolarmente utile in situazioni dove i difetti non sono facilmente riscontrabili al momento della consegna e possono emergere solo con l’uso prolungato dell’opera. In tal modo, il committente può evitare di ritardare la presa in consegna e l’uso dell’opera, mantenendo al contempo una forma di tutela contro possibili vizi occulti.
Commento al Comma 4 dell’Articolo 1665 del Codice Civile
Il comma 4 dell’articolo 1665 del Codice Civile prevede che, se il committente non esegue il collaudo dell’opera entro il termine stabilito, l’opera si considera accettata senza riserve. Questa disposizione mira ad incentivare il committente ad eseguire tempestivamente le verifiche necessarie, evitando che l’appaltatore rimanga in un’incertezza prolungata circa l’accettazione dell’opera.
La norma tutela l’appaltatore contro comportamenti dilatori del committente, che potrebbero usare il ritardo nel collaudo come strumento per posticipare i pagamenti. Tuttavia, questa presunzione di accettazione non esonera l’appaltatore dalle responsabilità per i difetti occulti, garantendo così un bilanciamento tra le esigenze di entrambe le parti.
Corte di Cassazione n. 17711 del 2023: differenza tra consegna ed accettazione dell’opera
La sentenza della Corte di Cassazione n. 17711 del 2023 chiarisce la distinzione tra la consegna e l’accettazione dell’opera. La consegna avviene quando l’appaltatore mette l’opera a disposizione del committente, mentre l’accettazione è l’atto con cui il committente riconosce che l’opera è conforme a quanto pattuito.
La Corte ha ribadito che, pur essendo la consegna un presupposto per l’accettazione, i due momenti non coincidono necessariamente. La consegna segna la fine dell’obbligazione dell’appaltatore di mettere a disposizione l’opera, mentre l’accettazione implica una verifica da parte del committente e libera l’appaltatore dalle responsabilità per difetti apparenti. In questo caso, la Corte ha sottolineato l’importanza della prova liberatoria che l’appaltatore deve fornire per dimostrare che eventuali difetti non sono a lui imputabili.
Corte di Cassazione n. 13224 del 2019: accettazione dei lavori e pagamento parziale
La sentenza n. 13224 del 2019 della Corte di Cassazione esamina il collegamento tra l’accettazione dei lavori ed il pagamento parziale sulla base degli stati di avanzamento. La Cassazione ha affermato che l’accettazione parziale dei lavori, tramite stati di avanzamento, non equivale all’accettazione finale dell’opera. Gli stati di avanzamento servono a certificare che una parte dei lavori è stata completata secondo le specifiche contrattuali e giustificano il pagamento parziale, ma non precludono la possibilità di contestare difetti o difformità nell’opera finale.
La Corte ha sottolineato che il pagamento basato sugli stati di avanzamento non libera l’appaltatore dalle responsabilità per difetti che possono emergere al termine dei lavori. Pertanto, il committente mantiene il diritto di esigere la conformità dell’opera completa e di contestare eventuali difetti riscontrati al momento della consegna finale.