1. Il Negozio Fiduciario: Inquadramento Generale
Il negozio fiduciario rappresenta uno degli istituti più complessi e discussi del diritto civile italiano. Si tratta di un’operazione giuridica articolata in cui una parte (il fiduciante) trasferisce un diritto a un’altra parte (il fiduciario), il quale si obbliga a gestirlo secondo le direttive ricevute e, normalmente, a ritrasferirlo al fiduciante stesso o a un terzo indicato.
Il negozio fiduciario si caratterizza per una duplice articolazione.
Da un lato, il negozio fiduciario esterno, cioè il contratto mediante il quale il fiduciario acquista formalmente il bene. E’ questo il contratto che produce effetti pieni nei confronti dei terzi. Nei confronti dei terzi, pertanto, il proprietario del bene è proprio (e solo) il fiduciario.
Dall’altro lato, il patto fiduciario detto anche “accordo interno” cioè l’accordo tra il fiduciante ed il fiduciario. Esso ha efficacia meramente obbligatoria e vincola il fiduciario ad utilizzare il bene secondo le direttive ricevute e a ritrasferirlo al fiduciante.
Il ricorso al negozio fiduciario può rispondere a molteplici esigenze: intestazione “di comodo” di beni per ragioni di riservatezza; gestione professionale di patrimoni; tutela del patrimonio da possibili aggressioni; facilitazione di operazioni economiche complesse.

2. La Fiducia Immobiliare: Le Questioni Problematiche
Quando il negozio fiduciario ha per oggetto beni immobili, emergono specifiche problematiche legate ai requisiti formali e alla tutela del fiduciante.
In primo luogo, quale debba essere la forma che deve rivestire il patto fiduciario.
Secondo un primo orientamento, ormai superato, il patto fiduciario immobiliare avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 1351 c.c. per i contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà immobiliare. L’assenza della forma scritta ne avrebbe comportato la nullità.
Secondo un altro orientamento, fatto proprio dalla Cassazione con la sentenza n. 6459/2020 resa a Sezioni Unite, il patto fiduciario con oggetto immobiliare può rivestire anche forma orale. Le ragioni di questo principio risiedono nella natura del patto fiduciario: si tratta infatti di un accordo “meramente interno” tra fiduciante e fiduciario, non produce effetti reali ma solo obbligatori, non è equiparabile al contratto preliminare (che ha natura e funzione diverse).
In secondo luogo si pone il problema della esecutività del patto fiduciario, in sostanza come tutelare il fiduciante qualora il fiduciario rifiuti di ritrasferirgli il bene.
La giurisprudenza ritiene ormai che il fiduciante che voglia ottenere il ritrasferimento del bene immobile possa agire giudizialmente ex art. 2932 c.c., chiedendo una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (ossia del trasferimento che il fiduciario si è obbligato a compiere). Naturalmente sarà fondamentale provare l’esistenza del patto fiduciario, aspetto estremamente spinoso qualora il patto fosse stato stipulato verbalmente. A rigore non vi sono preclusioni di sorta: il pactum fiduciae potrà quindi essere dimostrato con testimonianze, presunzioni, comportamenti concludenti e dichiarazioni scritte del fiduciario.
3. La Sentenza della Cassazione n. 6811/2025
Con l’ordinanza n. 6811 del 14 marzo 2025 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del patto fiduciario, ribadendo i principi sopra enunciati.
Nella fattispecie, gli eredi del fiduciante agivano in giudizio avverso gli eredi del fiduciario per ottenere la condanna al ritrasferimento di alcuni immobili.
Il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo nullo il patto fiduciario per difetto di forma scritta. La Corte d’Appello confermava la decisione.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, ribadendo in primo luogo che per il patto fiduciario immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam:
“Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.”
La Cassazione chiarisce poi che la dichiarazione scritta unilaterale del fiduciario non è l’unico mezzo per provare il patto fiduciario:
“La dichiarazione scritta unilaterale del fiduciario può dunque avere rilievo come mero atto ricognitivo del pactum fiduciae, sollevando il fiduciante dall’onere di darne la prova in giudizio, ma non costituisce affatto l’unico strumento attraverso cui provare il patto concluso verbalmente.”
L’esistenza del patto, infatti, può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo di prova.