1. Che cos’è la rinuncia abdicativa
La rinuncia abdicativa è l’atto con cui il proprietario decide di dismettere la titolarità di un bene immobile senza trasferirlo a terzi, ma semplicemente rinunciando al diritto stesso. Non si tratta quindi né di una vendita, né di una donazione, ma di un negozio unilaterale con effetti abdicativi: il proprietario perde la titolarità e l’immobile diventa “vacante”, spettando per legge allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.

2. L’ammissibilità della rinuncia secondo la Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 11 agosto 2025) hanno riconosciuto che la rinuncia alla proprietà immobiliare è ammissibile.
Secondo i giudici, essa costituisce una modalità di esercizio della facoltà di disporre accordata dall’art. 832 c.c. e trova causa in sé stessa, non richiedendo l’adesione di altri soggetti.
L’acquisto dello Stato è un effetto riflesso previsto dalla legge: il bene vacante entra nel patrimonio disponibile statale a titolo originario, senza necessità di accettazione.
Né possibilità di rifiuto.
La natura originaria dell’acquisto rende inapplicabili le nullità determinate dalle normative urbanistico / catastali, né sarà necessario dotare l’immobile di certificazione energetica.
3. Il sindacato del giudice sull’atto di rinuncia
La questione più delicata riguardava la possibilità che la rinuncia venisse dichiarata nulla se ispirata da finalità meramente “egoistiche”, come liberarsi di un immobile pericolante o gravato da vincoli trasferendo allo Stato i relativi oneri.
La Cassazione ha escluso che il giudice possa sindacare la validità dell’atto in base a criteri di meritevolezza o funzione sociale, osservando che:
– l’art. 42 Cost., pur ammettendo che le facoltà del proprietario possano essere limitate per ragioni di funzione sociale, riserva al legislatore tale compito. Il Giudice non può provvedervi autonomamente ma è sempre necessario che il limite venga prima posto dal legislatore (e soltanto dopo potrà quindi essere applicato dal Giudice);
– non esiste un dovere generale di essere e restare proprietari per motivi di interesse pubblico;
– l’eventuale responsabilità per danni derivanti da situazioni pregresse (es. crolli, inquinamento) resta comunque a carico del rinunciante (se e nei limiti in cui tali situazioni si sono verificate prima della rinuncia della proprietà).
Ne consegue che la rinuncia abdicativa può essere realizzata anche qualora motivata (come statisticamente accade frequentemente) dal desiderio di non affrontare più i costi (fiscali o di manutenzione) relativi l’immobile. La rinuncia abdicativa diventa quindi una via percorribile per chi non intenda farsi più carico dei costi connessi alla proprietà di un immobile improduttivo.