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Pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) da parte del conduttore successivamente alla restituzione dell’immobile

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è un tributo locale destinato a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La sua disciplina è contenuta nella Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nei regolamenti comunali.

In linea generale, il soggetto passivo della TARI è colui che occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di immobili locati, la responsabilità del pagamento della TARI ricade sul conduttore (inquilino), in quanto è l’effettivo utilizzatore dell’immobile e, di conseguenza, il produttore dei rifiuti. Questa regola generale trova applicazione per i contratti di locazione di durata superiore a sei mesi. Per i contratti di durata inferiore a sei mesi, l’obbligo di pagamento della TARI rimane in capo al proprietario dell’immobile.

Frequentemente il conduttore riceve richiesta di pagamento della TARI anche per il periodo successivo alla restituzione dell’immobile. Perché ciò avviene? Si tratta di richieste legittime? Di seguito individueremo le condizioni in base alle quali il conduttore può dimostrare la cessazione dell’obbligo tributario.

Anticipiamo però che la semplice restituzione del bene, seppure documentalmente dimostrabile, non basta perché il conduttore possa evitare il pagamento della Tari.

1. Il Quadro Normativo: Articolo 64, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993

L’articolo 64 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’inizio e la cessazione dell’occupazione o detenzione ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), predecessore dell’attuale TARI.

In particolare, il comma 4 di tale articolo stabilisce: “In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.“

Questa disposizione è fondamentale in quanto, pur prevedendo l’obbligo di denuncia di cessazione, ammette la possibilità per il contribuente di dimostrare, anche in assenza di una denuncia tempestiva, di non aver più occupato o detenuto l’immobile, o che il tributo sia stato comunque assolto da un nuovo occupante. Ciò introduce un principio di effettività dell’occupazione come presupposto per l’imposizione della tassa.

2. L’Interpretazione Giurisprudenziale: Cassazione n. 37420 del 21 dicembre 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37420 del 21 dicembre 2022, ha ribadito e chiarito i principi relativi all’esenzione dal pagamento della TARSU (e per estensione della TARI) in caso di omessa denuncia di cessazione. La sentenza afferma che l’omessa tempestiva denuncia di cessazione dell’occupazione dell’immobile non preclude l’esenzione dal pagamento della tassa, a condizione che ricorrano due alternative:

“a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione; b) oppure, anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrato, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.“

E’ quindi possibile, per il conduttore, superare l’omissione della denuncia formale, purché sia in grado di fornire una prova sostanziale della cessata occupazione o del pagamento da parte di un terzo. Il riferimento all’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 (sebbene abrogato, ma applicabile ai fatti pregressi) sottolinea l’importanza della denuncia tardiva come strumento per regolarizzare la posizione tributaria, ma non come unica via per l’esenzione.

3. Cassazione n. 24577 del 2015

L’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2022 trova le sue radici in precedenti pronunce, come l’ordinanza n. 24577 del 2015 che, a sua volta, ha richiamato la pronuncia del 29 maggio 2013 (sentenza Cassazione Civile, sez. V – n. 13296/2013), interpretando così il combinato disposto degli articoli 64, 70 e 75 del D.Lgs. n. 507/1993.

Anche in questo caso, la Corte ha stabilito che la tassa non è dovuta per gli anni successivi a quello della cessazione, anche in caso di omissione della denuncia, qualora:

“a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma del D.Lgs. n.507/1993);

b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto subentrato.“

4. Presupposti per l’Esenzione dal Pagamento della TARI per il conduttore

In virtù di quanto detto, i presupposti che permettono al conduttore che abbia restituito l’immobile di non pagare la Tassa Rifiuti relativa al periodo successivo allo spossessamento, anche in caso di mancata denuncia tempestiva, sono i seguenti:

Denuncia tardiva e prova della cessata occupazione: Il conduttore deve presentare una denuncia di cessazione, anche se tardiva (entro sei mesi dalla notifica del ruolo, se applicabile), e dimostrare in modo inequivocabile di non aver più occupato o detenuto l’immobile a partire dalla data indicata nella denuncia. La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo (es. verbale di riconsegna, nuovo contratto di locazione, utenze disattivate, testimonianze, ecc.) ma da sola non basta: serve innazitutto la denuncia tardiva di cessazione.

Pagamento della tassa da parte del subentrante: in alternativa alla denuncia tardiva (ed alla prova della cessata occupazione), il conduttore è esentato dal pagamento se la TARI è stata assolta dal soggetto subentrante (nuovo inquilino o proprietario). In questo caso, l’onere della prova ricade sul conduttore che deve dimostrare l’avvenuto pagamento da parte del subentrante. È fondamentale sottolineare che la giurisprudenza mira a evitare una doppia imposizione e a far gravare la tassa su chi effettivamente produce rifiuti. Pertanto, la prova della cessata occupazione o dell’avvenuto pagamento da parte di terzi è il fulcro per ottenere l’esenzione.

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